Art. 4.

      1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico-optometrista. Tali esami sono effettuati in Roma e consistono in prove scritte e orali.
      2. Possono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione coloro che, in possesso del diploma di laurea in ottica optometria o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera c), hanno svolto con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un ottico optometrista in attività e iscritto all'albo di cui al medesimo articolo 2, comma 6.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quattro ottici-optometristi iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma 6, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo transitorio pari a cinque anni.

 

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      4. Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.